Conversione DL Aiuti

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20/07/2022

La legge n.91/2022, di conversione del DL 50/2022 (Aiuti), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.164 del 15 luglio, contestualmente al testo coordinato del DL 50 con la legge di conversione. L’articolo 26 reca Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori.

 

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione dei carburanti e dei prodotti energetici, in riferimento agli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, viene adottato, anche in deroga alle clausole contrattuali, applicando le risultanze dei prezzari che le Regioni devono aggiornare entro il 31 luglio (aggiornamento infrannuale solo per il 2022), fermo restando i ribassi presentati in sede di offerta. Tali prezzari rimarranno validi fino al 31 dicembre 2022 e potranno essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. Qualora il prezzario non sia stato ancora aggiornato alla data del 15/7/2022, le SA applicheranno subito un aumento del 20% al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni rispetto ai prezzari regionali al 31 dicembre 2021. I maggiori importi che ne derivano sono riconosciuti al 90% dalla stazione appaltante. Per le lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e il 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto), la SA emette, entro 30 gg, un certificato di pagamento straordinario con l’evidenza dell’acconto per le lavorazioni effettuate e contabilizzate da tale data. In caso di insufficienza di risorse della SA (rilevabili dal QE), sono utilizzabili, quali importi limite complessivi: - 1,2 miliardi di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro per l’anno 2023 per lavori a valere su risorse PNRR e PNC o affidate a Commissari; - 770 milioni per l’anno 2022 e 550 milioni di euro per l’anno 2023 in relazione agli interventi diversi dai precedenti In entrambi i casi, le istanze di accesso ai Fondi vanno presentate entro il 31 agosto 2022, per i SAL concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente ai SAL per interventi annotati dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. La nuova norma istituisce presso il MEF, il nuovo “fondo per l’avvio di opere indifferibili”, con dotazione di 1,5 Mld per il 2022, 1,7 Mld di euro per il 2023, 1,5 Mld annui per il 2024 e 2025 nonché 1,3 per il 2026, per compensare gli aumenti dei prezzi dei materiali relativi agli interventi legati al PNRR, al PNC e ai Commissari Straordinari - avviati successivamente al 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 - da disciplinare con uno o più DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro il 2 luglio 2022 (45 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge). Per fronteggiare il caro prezzi vengono quantificati complessivamente 3 miliardi di euro nel 2022, 2,75 miliardi di euro nel 2023, 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025 e 1,3 mld di euro per l’anno 2026. Considerate le nuove disposizioni procedurali la norma, infine, abroga la precedente procedura di compensazione per gli Accordi quadro prevista dall’articolo 29, comma 11 bis, del dl 4/2022 e quella relativa alla compensazione per la variazione dei prezzi per il 2022, di cui all’articolo 25 del dl 17/2022, in quest’ultimo caso salvaguardando solo gli incrementi dei fondi già stanziati per il medesimo anno (c. 9 e 10). Le medesime eccezioni trovano applicazione anche ai soggetti che svolgono attività ricadenti nei settori speciali, limitatamente a quelle specifiche attività ed a condizione che non siano applicati i prezzari regionali, nonché ai contratti pubblici dei settori della difesa e sicurezza, per quanto compatibili.

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