TAR su potere di annotazione di ANAC

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20/07/2022

Utilità e conferenza della notizia: è quanto deve valutare l’ANAC prima di procedere a iscrizione nel casellario informatico. A stabilirlo è il TAR Lazio con sentenza n. 9451/2022, accogliendo un ricorso avverso annotazione nel casellario dell’ANAC.

 

Nelle motivazioni del provvedimento, l’organo amministrativo fa riferimento al Regolamento per la Gestione del Casellario Informatico, adottato dall’ANAC e che stabilisce che il casellario debba contenere “le notizie, le informazioni e i dati concernenti i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto o di concessione e di revoca dell’aggiudicazione per la presenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del codice, che consolidano il grave illecito professionale posto in essere nello svolgimento della procedura di gara od altre situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o affidabilità dell’operatore economico” e “le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a: i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio; ii) provvedimenti di applicazione delle penali o altri provvedimenti di condanna al risarcimento del danno o sanzioni di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1 % del suo importo; iii) altri comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali”. Inoltre, il TAR richiama l’esercizio del potere di annotazione, specificando come, in base anche alla giurisprudenza passata, l’ANAC abbia il dovere di valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario, sia l'utilità della stessa quale indice rivelatore di inaffidabilità dell'operatore economico attinto dalla annotazione. Nel caso in questione, l’ANAC ha proceduto ad annotazione considerando la notizia ricevuta “riconducibile alla risoluzione del contratto per grave illecito professionale”. Tuttavia, come indicato dal TAR, “la presentazione di una proposta migliorativa che rende l’offerta tecnica difforme da quanto richiesto dalla lex specialis non è, sotto alcun profilo, una fattispecie assimilabile alla risoluzione per grave illecito professionale”. Nel prendere la sua decisione è stata anche richiamata la sentenza TAR Lazio n. 4107 del 2021 in cui si affermava che “la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l’Autorità da una valutazione in ordine all’interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia”.

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