Newsletter 263 -
Newsletter 263 -30/11/2021
Parere di Precontenzioso: Sottoscrizione offerta tecnica – RTP - soccorso istruttorio
Le carenze di elementi dell’offerta tecnica non sono sanabili tramite soccorso istruttorio, in ossequio al disposto dell’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016, e pertanto l’esclusione è legittimamente disposta qualora fondata sulla carenza di un elaborato consistente in un elemento costitutivo essenziale dell’offerta stessa. La carenza della sottoscrizione di un componente del raggruppamento è sanabile qualora, in concreto, tutti gli elementi a disposizione della S.A. possano far ritenere che l’offerta tecnica sia nel suo complesso certamente riconducibile al costituendo raggruppamento.
Newsletter 263 -30/11/2021
Parere di precontenzioso: Criteri di valutazione, offerta tecnica, divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica.
In una procedura avente ad oggetto l’affidamento del servizio di igiene ambientale (servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilabili e servizio di spazzamento stradale) è illegittimo, per violazione dell’art. 95, comma 6, del Codice, il criterio di valutazione dell’offerta tecnica volto a premiare il concorrente che si offre di prendere in locazione l’autoparco comunale, adibendolo a sede aziendale. Tale criterio non presenta alcun tipo di attinenza con l’offerta relativa ai servizi appaltati e non consente di valorizzare aspetti incidenti sulla qualità della prestazione. Inoltre, esso viola il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, in quanto l’inserimento di un dato economico (offerta a rialzo sul canone mensile di locazione dell’autoparco comunale) all’interno dell’offerta tecnica consente alla Commissione di rappresentarsi le condizioni economiche dell’impegno dell’appaltatore per l’esecuzione del servizio, mettendola nella condizione di anticipare una valutazione di convenienza economica dell’offerta.
Newsletter 263 -30/11/2021
ANAC: adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32
Restano invariate le modalità operative per la pubblicazione e la trasmissione, ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012, dei dati riguardanti il 2021, come indicato nella Deliberazione ANAC n. 39 del 2 gennaio 2016. Rimangono quindi valide sia le specifiche tecniche per la comunicazione via PEC dell’avvenuta pubblicazione dei dati entro il 31 gennaio 2022 sia quelle di pubblicazione dei dati (formato XSD). Si comunica che è stato aggiornato il file TypesL190.xsd alla versione 1.3, al fine di includere le nuove procedure di scelta del contraente disponibili in SIMOG e SmartCig. Il nuovo schema garantisce la validazione del file XML realizzato utilizzando la versione precedente, risultando pertanto retrocompatibile. Si ricorda che i file XML da pubblicare, contenenti i dati del 2021, dovranno essere conformi all’ultima versione degli schemi XSD.
Newsletter 263 -04/11/2021
Nuovo Regolamento e-procurement: Asmecomm già pronta con gare digitali dal bando all’aggiudicazione
In attesa della pubblicazione delle Linee Guida AgiD, che conterranno le regole tecniche per la realizzazione dellepiattaforme necessarie per lo svolgimento delle attività connesse alle procedure di acquisto e di negoziazione dei contratti pubblici, lo scorso 26 ottobre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto di Funzione Pubblica n. 148 con il Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. Asmecomm, come già accaduto in passato, si ritrova ad essere all’avanguardia con procedure di gara già interamente digitalizzate, dal bando all’aggiudicazione, anticipando dunque il Regolamento e pronta a fornire a tutti i Comuni un servizio “chiavi in mano” che consente un immediato e sicuro adeguamento ai nuovi provvedimenti. Il regolamento, infatti, in attuazione dell'articolo 44, comma 1, del codice degli appalti, fissa i principi della digitalizzazione delle procedure di gara e le modalità di interconnessione dati tra le pubbliche amministrazioni, anche nel rispetto di quanto previsto dal Piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), del CAD. Il regolamento prevede la digitalizzazione delle fasi procedurali: accesso alla piattaforma telematica, identificazione elettronica, scambi di informazioni, tracciabilità, gestione dei documenti di gara, delle procedure e degli accessi agli atti, partecipazione alle gare, verifica requisiti, fino alla gestione digitale delle attività della commissione.
Newsletter 263 -03/11/2021
AUGURI AI SINDACI NEO-ELETTI E RICONFERMATI
Auguri da ASMEL a tutti i primi cittadini eletti alle ultime elezioni. Quella dei sindaci è una scelta di vita, prima che ancora civica o politica. È una scelta che nella complessità delle situazioni in cui si sarà chiamati a decidere apre anche alle tante gioie e opportunità che fanno della politica di servizio, vissuta sulla frontiera dei Comuni, il modo più vero di dare corpo alle aspettative e ai sogni che muovono il cuore dei sindaci e quello delle tante persone che hanno riposto in loro fiducia.
Al proprio fianco potranno contare sempre su ASMEL, l'associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti locali, la cui azione ha consentito di mettere in rete oltre 3.700 Comuni. Un'Associazione che cresce costantemente in termini di rappresentatività, come controparte reale delle istituzioni centrali, vicina agli interessi concreti dei Comuni, in un'ottica di autonomia rafforzata anziché differenziata anche per ottenere risultati concreti da un Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) governato centralmente e senza considerare le priorità dei territori e le loro vocazioni storiche e ambientali. ASMEL sostiene le posizioni dei Comuni, valorizzandone e consolidandone l'autonomia, ma anche affianca con proposte e servizi reali amministratori e dipendenti nel loro lavoro quotidiano attraverso le community per formazione continua, anche post-universitaria, digitalizzazione, accesso ai finanziamenti pubblici e privati, committenza pubblica, ecc. Qui i servizi.
Per tanti Comuni queste opportunità sono diventate un supporto su cui contare, senza costi aggiuntivi per il bilancio comunale, semplicemente continuando a sentirsi sempre più parte di questa grande famiglia che ha registrato in soli 11 anni l'adesione spontanea del 47% dei Comuni italiani.
Newsletter 263 -03/11/2021
ASMEL A FIANCO DEI COMUNI PER LE ASSUNZIONI VELOCI di Arturo Bianco
Come noto, l’art. 3 bis del DL 80/2021 ha introdotto una serie di semplificazioni per rendere più snelle ed efficaci le procedure di selezione per l’assunzione di personale.
La norma introduce le graduatorie di “Elenchi di Idonei”, un meccanismo più veloce del classico concorso pubblico e financo dello scorrimento delle graduatorie di altri enti, per riempire facilmente i vuoti ovvero individuare nuovi profili professionali adeguati alla necessità di attuazione del PNRR.
Sulla base di questa importante novità, i comuni possono effettuare, in forma aggregata, le “selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione degli enti locali”. Per incentivare il ricorso a questo nuovo istituto la disposizione espressamente dispone che le assunzioni a tempo determinato effettuate utilizzando questa procedura debbano essere considerate in deroga al tetto di spesa alle assunzioni flessibili dettato dal legislatore nazionale nel 2010 ed ancora in vigore.
Asmel ritiene che questa possibilità assuma una ulteriore importanza nella attuale condizione, che è caratterizzata dalla ripresa delle assunzioni da parte delle amministrazioni pubbliche, ripresa che si intensificherà nei prossimi mesi sia per il collocamento in quiescenza di molti dipendenti pubblici (si pensi tra tutti a quelli assunti con la legge sulla cd occupazione giovanile del 1975) ed alla necessità di dare attuazione al PNRR. Già oggi molti dipendenti appena assunti si dimettono perché vincitori o idonei in altri concorsi e lo stesso scorrimento di graduatorie risulta molto spesso di difficile attuazione pratica, perché aumenta il numero di quelle che sono esaurite. La nuova disposizione consentirà agli enti di avere a propria disposizione un elenco di idonei da potere chiamare per assunzioni a tempo indeterminato o determinato, il che offre alle singole amministrazioni una opportunità ulteriore.
La norma è del tutto analoga a quelle ampiamente utilizzate e che consentono di dare corso alla formazione di elenchi di professionisti o di imprese “di fiducia” alle quali ricorrere ogni qualvolta si presenti tale necessità. Si deve sottolineare che la utilizzazione di questo istituto è espressamente subordinata alla assenza di graduatorie valide nella stessa amministrazione.
SERVIZIO ASMELAB: CARATTERISTICHE ESSENZIALI
Le disposizioni sono contenute nell’articolo 3 bis e sono state introdotte nella legge di conversione. L’ambito di applicazione è molto ben delineato: possono utilizzare questa possibilità gli enti locali, che sono vincolati a provvedere “in forma aggregata” e l’istituto può essere utilizzato “per vari profili professionali e categorie”, ivi “compresa la dirigenza”.
Ai comuni ed agli altri enti locali Asmel offre la possibilità di utilizzare l’istituto introdotto dal legislatore per la formazione di elenchi di idonei cui attingere per le assunzioni a tempo indeterminato o determinato. Le modalità di attuazione di questa possibilità esentano le singole amministrazioni da sforzi organizzativi. Infatti occorre semplicemente che gli enti soci, a seguito della constatata assenza di una propria graduatoria ancora valida cui attingere, stabiliscano di attingere all’elenco di idonei per l’assunzione. Tutti i vincoli e gli adempimenti vengono realizzati a livello di gestione aggregata. Ci si riferisce in particolare alla indizione ed allo svolgimento delle procedure selettive per la iscrizione nell’elenco, alla comunicazione agli idonei della richiesta degli enti aderenti di dare corso ad assunzioni, alla ricezione delle manifestazioni di interesse da parte degli idonei, alla effettuazione delle eventuali procedure selettive, alla formazione ed alla comunicazione della graduatoria di merito, alla gestione ed all’aggiornamento dell’elenco degli idonei.
Newsletter 263 -03/11/2021
FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE PIANO FORMATIVO GRATUITO 2021
Per gli enti che devono erogare la Formazione obbligatoria 2021 e procedere all’aggiornamento dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, parte del nuovo PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione previsto dall’art. 6 del D.L. 80/2021, su SportelloAnticorruzione.it, è disponibile il piano formativo gratuito aggiornato alle più recenti determinazioni, linee guida e orientamenti ANAC e la relativa modulistica per RPCT, Responsabili aree di rischio, Dirigenti e tutto il personale.
In particolare sono disponibili:
Videocorso base per tutti i dipendenti, dedicato all’aggiornamento dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, Piano integrato di attività e organizzazione, codice di comportamento, conflitto d’interesse, nuove indicazioni in tema di whistleblowing e accesso civico generalizzato.
Videocorso per il personale operante nell’Area “Amministrativa”, dedicato alle attività più esposte al rischio corruzione relative ad autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, concorsi, progressioni di carriera.
Videocorso per il personale operante nell’Area “Tecnica”, dedicato alle attività più esposte al rischio corruzione riguardanti la contrattualistica pubblica.
Videocorso per il personale operante nell’Area “Finanziaria”, dedicato alle attività più esposte al rischio corruzione nell’ambito dell’area finanziaria inerenti la gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio nonché ai controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.
Videocorso Il Codice di comportamento negli locali, dedicato all’analisi degli illeciti disciplinari, alla luce delle più recenti riforme normative e contrattuali in materia, all’ordinamento disciplinare generale, norme contrattuali e legislative in materia ed excursus analitico degli illeciti disciplinari e sistema sanzionatorio. CLICCA QUI per i programmi completi
Al fine di dimostrare l’avvenuto adempimento formativo, sono disponibili il Questionario di verifica e l’Autocertificazione. Si evidenzia che il rispetto della normativa anticorruzione è un obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni, ma anche per le società partecipate (Determinazione ANAC 1134/2017) e per gli Ordini e i Collegi professionali (Delibera ANAC 145/2014 modificata il 18/11/14).
Tutti i servizi della Community SPORTELLO ANTICORRUZIONE sono gratuiti per gli enti soci/associandi ASMEL. Per richiedere le credenziali di accesso scrivere a sportelloac@asmel.eu, indicando nome, ruolo, recapito e ente di appartenenza.
Newsletter 263 -03/11/2021
Consiglio di Stato: “stretta” sulle Convenzioni Consip, bisogna guardare alla convenienza
Nessun obbligo della CONSIP se il mercato offre condizioni più convenienti. A stabilirlo, ancora una volta, è il Consiglio di Stato, Sez. III, da ultimo con la sentenza n. 6817 dell’11 ottobre 2021, con la quale offre un'efficace ricognizione dei principi che regolano i rapporti tra le procedure di gara svolte dal singolo ente e quelle poste in essere dalle centrali di committenza, sottolineando i margini di deroga alle convenzioni di tipo centralizzato. Il giudice amministrativo ribadisce che il quadro normativo esprime una preferenza per il ricorso da parte delle amministrazioni alle convenzioni Consip o ancor prima a quelle stipulate dalle centrali di committenza regionali che in linea di principio consentono di ottenere le migliori condizioni possibili per le amministrazioni utilizzatrici. Ma il ricorso alla gara autonoma da parte della singola amministrazione è consentito a condizione che la stessa possa dimostrare di aver ottenuto condizioni migliorative rispetto a quelle contenute nelle convenzioni centralizzate. Nello specifico, le norme che si sono succedute nel tempo - articolo unico, comma 449, legge n.296/2006 e articolo unico, comma 548, legge 208/2015 - hanno sancito per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale - sia pure in termini non chiarissimi - una scala di priorità. In base ad essa gli enti devono ricorrere in prima istanza alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionali. In via suppletiva, anche al fine di prevenire il rischio di carenze negli approvvigionamenti, si possono utilizzare le convenzioni attivate a livello nazionale dalla Consip. Infine, in via residuale e quale eccezione alla regola generale, resta la facoltà per le amministrazioni di attivare in via autonoma strumenti negoziali alternativi – quali lo svolgimento di gare ad hoc - diretti a conseguire condizioni economiche più favorevoli di quelle contenute nelle convenzioni (regionali e nazionale), fermo restando che l'effettività di tale conseguimento resta condizione necessaria per evitare l'adesione alle suddette convenzioni.
Ne consegue, quindi, che solo a valle di un’attenta istruttoria, che dovrà verificare se sussistono le condizioni per l'adesione alla convenzione Consip, si potrà procedere in tal senso dovendosi verificare sia, in via prioritaria la sussistenza di condizioni vantaggiose da parte di una Convenzione alternativa, sia, se del caso, facendo ricorso al libero mercato per strappare condizioni più vantaggiose.
Newsletter 263 -03/11/2021
ANAC: un Vademecum inutile sui Soggetti Aggregatori
Il 29 ottobre scorso ANAC ha deciso di pubblicare un "Vademecum" sui Soggetti Aggregatori. Una guida sulle modalità di ricorso a tali soggetti, la possibilità di iscrizione all’Elenco, e la solita “linea interpretativa” sui diversi provvedimenti emanati che difetta solo della classica conclusione “ho detto tutto”. Da un Vademecum non ci si aspetta certo la presa d’atto del fallimento di una riforma presentata come la bacchetta magica che avrebbe dovuto ridurre le Stazioni appaltanti da 35mila a 35. E nemmeno una censura su norme scritte nel più classico stile da bigottismo normativo che da anni ormai imperversa nei testi di legge. Ma almeno la presa d’atto della naturale evoluzione delle norme. ANAC sembra ignorare che la legge istitutiva dell’Elenco dei Soggetti aggregatori richiama norme del vecchio Codice, ormai abrogato da oltre 7 anni, e dunque andrebbe letta alla luce delle nuove norme introdotte dal Codice vigente. Invece, se ne lava le mani e trasmette l’Atto di Segnalazione n. 2/2021 a Governo e Parlamento perché provvedano alla bisogna. Dunque non ignora, semplicemente svolge il suo ruolo con la consueta pedanteria formal-burocratica.
Dall’Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici, che dichiara di essere investita del compito di collaborare con le altre PA per la corretta interpretazione delle norme, ci si aspetta, se non un’improbabile “soft law”, almeno un contributo di chiarezza.
Infatti, si limita a riportare, con una grafica più moderna, i contenuti dei testi normativi (anche non più vigenti) e delle precedenti Linee Guida, ritenute già inadeguate dal Consiglio di Stato. Un "Vademecum" che ribadisce la linea "politica" dell'Autorità, senza alcuna natura "tecnica". Si ribadisce l'ovvio, ossia che i Soggetti Aggregatori sono centrali di Committenza "qualificate", ma non si procede alla naturale novazione delle norme di riferimento, ostinandosi a richiamare quale requisito per i Soggetti Aggregatori l'abrogato art. 33, comma 3-bis del D. Lgs. 163/2006, non ponendo in giusta evidenza la portata innovativa del sopravvenuto art. 37, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 soprattutto nella parte in cui, con implicito rinvio al coevo D.Lgs. n.175/2016 (TUSP), riconosce la legittimità di costituzione di Centrali di committenza tra Enti locali secondo modelli associativi e aggregativi "nelle forme previste dall'ordinamento". Si riportano norme programmatiche ancora prive di efficacia attuativa, come l'individuazione dei requisiti base e premianti per la qualificazione. Si richiamano gli atti di segnalazione fatti al parlamento (n.8 del 2020 e n.2 del 2021) nei quali si denuncia "la mancanza di coerenza tra i due sistemi di qualificazione delle stazioni appaltanti da un lato e l'elenco dei soggetti aggregatori dall'altro delineati rispettivamente dall'art. 38 del d.lgs. n.50/2016 e dall'art.9 del d.l. 66/2014" riconoscendo di fatto l'illegittimità di un'applicazione letterale delle norme più vetuste, come pure un invito a "definire il modello legale della centrale di committenza in linea con il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione", disattendendo tuttavia di fatto tale principio nell'esercizio della propria attività senza alcuna visione interpretativa coerente con il nuovo inquadramento giuridico. Un'occasione mancata, l'ennesima.