Le partecipazioni indirette sono, esclusivamente quelle detenute per il tramite di una società soggetta a controllo pubblico” e, richiamando il contenuto dello stesso articolo, che l’atto deliberativo con cui l’amministrazione pubblica acquista, anche indirettamente, partecipazioni in società già costituite, debba essere “analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria”, oltre alla imprescindibile compatibilità della scelta con i criteri di economicità, efficienza e efficacia che devono governare l’azione amministrativa.