Newsletter 263 -

Newsletter 263 -02/12/2021

FORUM ASMEL: RIPARTE DA NAPOLI IL RILANCIO DEI COMUNI PER L’ATTUAZIONE DEL PNRR

IL PIANO LOCALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Sussidiarietà ed efficienza nella spesa

Newsletter 263 -01/12/2021

Pubblicato il decreto del MEF per la gestione delle risorse del PNRR

Pubblicato il decreto del MEF per la gestione delle risorse del PNRR

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Economie e delle Finanze che disciplina le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR. Il Decreto previsto all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 disciplina, in particolare: la gestione del Fondo di rotazione per l’attuazione dell’iniziativa Next Generation EU – Italia; la gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione dell’iniziativa Next Generation EU – Italia; i trasferimenti alle regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e altri enti locali; le risorse relative agli interventi che comportano minori entrate o riguardano assunzioni di personale dei ministeri; il flusso degli accrediti UE per l’iniziativa Next Generation EU; il sistema informatico di supporto alla gestione del Fondo; la richiesta di pagamento alla Commissione europea; le irregolarità e i recuperi; i controlli di regolarità amministrativo contabile; le modalità di rendicontazione dei conti correnti di Tesoreria centrale e delle contabilità speciali.

Consulta qui il DM 11/10/2021

Newsletter 263 -01/12/2021

Conflitto d’interessi del progettista

Il divieto di partecipazione, per come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, è funzionale ad assicurare un’avanzata soglia di tutela della par condicio competitorum nonché della trasparenza ed imparzialità dell’agire pubblico in tema di gare, giacché inibisce la partecipazione alla gara per l’affidamento di incarichi di progettazione da parte di soggetti che, in ragione delle attività di progettazione già svolte, si trovano in situazioni ritenute tali da esporre anche solo a pericolo siffatti valori. In altri termini, il Legislatore ha ritenuto, ex ante, che siffatta commistione di ruoli sia potenzialmente idonea a creare una situazione di vantaggio competitivo tale da falsare la concorrenza e, dunque, sulla scorta di tale aprioristica valutazione, ha imposto un vero e proprio divieto di partecipazione.

Consulta qui il TAR Lazio n. 10914 del 25/10/2021

Newsletter 263 -01/12/2021

Concessionari diretti senza obbligo di contratti esterni, la Corte censura l’art.177 del Codice Appalti

Con la sentenza n. 218 del 23 novembre 2021 la Corte Costituzionale, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 177 del Codice Appalti. Tale sentenza ha anche censurato l’art. 1, comma 1, lettera iii), della relativa legge di delega. Secondo i giudici costituzionali, la previsione dell’obbligo, a carico dei titolari di concessioni affidate direttamente, di esternalizzare tutta l’attività oggetto della concessione – mediante appalto a terzi dell’80% dei contratti inerenti alla concessione stessa e assegnazione del restante 20% a società in house o comunque controllate o collegate – costituisce «una misura irragionevole e sproporzionata rispetto al pur legittimo fine» di garantire l’apertura al mercato e alla concorrenza. Al riguardo, il legislatore può limitare la libertà d’impresa solo in funzione della tutela della concorrenza, nello specifico ponendo rimedio, attraverso gli obblighi di esternalizzazione, alla lesione derivante da passati affidamenti diretti non sottoposti alle regole del mercato. Tuttavia, la libertà d’impresa non può subire, nemmeno in ragione del doveroso obiettivo di piena realizzazione dei principi della concorrenza, interventi che ne comportino un generale annullamento: ad esempio, qualora si volesse impedire all’imprenditore di compiere le scelte organizzative tipiche della stessa attività imprenditoriale.

Qui Sentenza Corte Costituzionale n. 218 del 23/11/2021

Newsletter 263 -01/12/2021

Differenza tra somministrazione di personale e appalto di servizi

Attraverso il contratto di appalto una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro – secondo lo schema dell’obbligazione di risultato; nel contratto di somministrazione, al contrario, l’agenzia invia in missione dei lavoratori, che svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore – secondo lo schema dell’obbligazione di mezzi”, con la conseguenza che “nel contratto di appalto i lavoratori restano nella disponibilità della società appaltatrice, la quale ne cura la direzione ed il controllo; nella somministrazione è invece l’utilizzatore che dispone dei lavoratori, impartendo loro le direttive da eseguire l’appalto secondo un criterio con a base il (solo) prezzo». Dunque «il ritorno alla regola generale incontra tuttavia un ostacolo insuperabile nella deroga prevista nel comma 3, che impone alle amministrazioni un obbligo anziché una mera facoltà, per cui per effetto di essa in tanto è possibile aggiudicare i contratti di appalto di servizi con caratteristiche standardizzate al massimo ribasso in quanto il servizio non abbia nel contempo abbia caratteristiche di alta intensità di manodopera».

Qui Sentenza CDS n. 7498 del 10/11/2021

Newsletter 263 -01/12/2021

Subappalto necessario

Essendo il subappalto necessario previsto e disciplinato dalla legge, esso si applica nelle procedure di gara a prescindere da qualsiasi espresso richiamo nella lex specialis di gara.  Come precedentemente chiarito dalla sentenza del TAR Lazio n.3023/2019, il subappalto necessario o qualificante consente di partecipare a gare per l’affidamento di lavori pubblici anche a concorrenti privi delle qualificazioni relative a parte delle lavorazioni, che i predetti prevedono di affidare ad imprese in possesso delle qualificazioni richieste. L’istituto persegue l’obiettivo dell’apertura del mercato dei contratti pubblici alla concorrenza nella misura più ampia possibile, a vantaggio non soltanto degli operatori economici ma anche delle stesse amministrazioni aggiudicatrici.

Qui Sentenza TAR Calabria n. 878 del 15/11/2021

Newsletter 263 -01/12/2021

Contestazione delle valutazioni della Commissione di gara

Nelle gare pubbliche, di norma, è inammissibile una contestazione delle valutazioni operate dalla Commissione di gara volta a sollecitare l’esercizio di un sindacato di merito sull’attribuzione del punteggio alle offerte tecniche, salvo che queste non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su un palese e manifesto travisamento dei fatti (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 20.11.2019, n. 2040; Consiglio di Stato, Sez. III, 25.11.2016, n. 4990; Consiglio di Stato, Sez. IV 26.8.2016, n. 3701; Sez. V, 29.7.2019, n. 5308 e 26.5.2015, n. 2615). In altri termini, il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di attribuzione del punteggio nell’ambito del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, in considerazione della natura tecnico-discrezionale di tale attività, cosicché gli apprezzamenti compiuti dalla Commissione di gara non possono essere sostituiti da valutazioni di parte.

Qui Sentenza TAR Campania n. 7350 del 17 /11/2021

Newsletter 263 -01/12/2021

Società in-house a cascata

Le partecipazioni indirette sono, esclusivamente quelle detenute per il tramite di una società soggetta a controllo pubblico” e, richiamando il contenuto dello stesso articolo, che l’atto deliberativo con cui l’amministrazione pubblica acquista, anche indirettamente, partecipazioni in società già costituite, debba essere  “analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali  evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria”, oltre alla imprescindibile compatibilità della scelta con i criteri di economicità, efficienza e efficacia che devono governare l’azione amministrativa.

Consulta qui la Deliberazione n. 182/2021

Newsletter 263 -01/12/2021

FORUM/2: CONSEGNA DEI DIPLOMI MASTER E PRESENTAZIONE DELLA IV EDIZIONE

Lunedì 6 dicembre in occasione del Forum Asmel “IL PIANO LOCALE DI RIPRESA E RESILIENZA” che si svolgerà a Napoli presso l’Hotel RAMADA, è in programma la Presentazione dell’edizione 2021-2022 del Master in Project Manager della Pubblica Amministrazione, giunto alla IV edizione. L’evento sarà anche l’occasione per procedere alla Cerimonia di consegna dei diplomi per l’anno accademico 2019-20, rinviata a causa della pandemia. Il Rettore dell’Università di Napoli Parthenope, dando il benvenuto ai nuovi iscritti e ai diplomati del Master PmPA, illustrerà le novità della quarta edizione e la connessa attivazione dei “dottorati comunali” oltre alla possibilità di conseguire la Laurea specialistica in Management Pubblico della Facoltà di Giurisprudenza, con soli 4 esami aggiuntivi.

Newsletter 263 -01/12/2021

FORUM/3: NUOVE ASSUNZIONI E GRADUATORIE IDONEI, L’INIZIATIVA ASMEL PER I COMUNI

In occasione del Forum Asmel “IL PIANO LOCALE DI RIPRESA E RESILIENZA” del 6 dicembre a Napoli, si terrà il Question time con Arturo Bianco, esperto di gestione del personale per approfondire tutte le recenti riforme relative all’accesso al pubblico impiego ordinario e per PNRR, mobilità, progressioni verticali, formazione di Elenchi di Idonei (riforme Brunetta; d.l. n. 80/2021, convertito in L. 113/21; d.l. 34/21 convertito in L.77/21). Vengono inoltre approfondite caratteristiche e vantaggi dell’assunzione tramite Elenchi di Idonei, cui gli enti possono attingere per assunzioni a tempo indeterminato e determinato, anche in assenza di fabbisogno di personale ed il supporto operativo reso disponibile da Asmel che consente di riempire facilmente e velocemente i vuoti oppure di individuare nuovi profili professionali adeguati alla necessità di attuazione del PNRR.

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