Offerta tecnica non firmata digitalmente da tutti i componenti del RTI

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14/12/2021

La sottoscrizione della documentazione amministrativa, compresa la domanda di partecipazione, da parte di entrambe le imprese ricorrenti, non contestata e verificata in sede di ammissione, consente di presumere che anche l’offerta tecnica con essa presentata, benché non specificamente sottoscritta, fosse comunque riconducibile loro. Nel caso di specie non si possono trascurare le peculiarità del procedimento per la presentazione dell’offerta, che richiedeva l’uso della piattaforma di e-procurement, previa registrazione al relativo portale, e si articolava nei seguenti passaggi: step 1 – busta amministrativa; step 2 – busta tecnica; step 3 – busta economica; step 4 – firma digitale dell’offerta; step 5 – riepilogo e invio; nei primi tre “step”, le imprese erano chiamate a predisporre l’offerta, mediante upload dei file, nel quarto veniva firmato il documento d’offerta (con cui «l’operatore economico assume la paternità dell’offerta inserita sulla piattaforma di e-procurement e si assume la responsabilità sulla verifica dell’integrità e leggibilità di tutti gli elementi della stessa», come precisato dalle Modalità tecniche di utilizzo, nel quinto si procedeva al vero e proprio invio della proposta. Quindi, nel verificarne la riconducibilità a una o più imprese, è pertanto necessario darne una lettura e un’interpretazione complessiva, con la conseguenza che, laddove alcune sue parti siano state sottoscritte e altre non lo siano state, è comunque possibile presumere che l’offerta sia nel suo complesso riferibile ai sottoscrittori.

Consulta qui il TAR Genova n.1051 del 2021

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