MEF: CHIARIMENTI SU DOPPIO FINANZIAMENTO E CUMULO DELLE MISURE AGEVOLATIVE PNRR

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10/01/2022

Con circolare n.33 del 31 dicembre 2021, la Ragioneria generale dello Stato (MEF) ha fornito alcuni chiarimenti al fine di evitare dubbi nell’attuazione degli interventi del PNRR e finanziati dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), istituito con Regolamento (UE) 2021/241.

La RGS conferma tra l'altro che, fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, le misure finanziate dal PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni, salvo ovviamente i vincoli della normativa vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di stato.

Il concetto di cumulo, infatti, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita nell’ambito dei PNRR dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, che recita: “Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione”. È pertanto prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “...a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (divieto di doppio finanziamento). Ad esempio: se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti , purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto.

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