Cassazione ai sindaci: incaricate pure gli amici con procedure pretestuose, niente abuso d’ufficio

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08/08/2022

La sentenza della Cassazione Penale, Sezione 6, 10.6.2022, n. 28402, illustra perfettamente gli effetti della modifica dell’abuso d’ufficio: lo scudo penale contro uno dei più odiosi metodi seguiti dai politici, cioè assegnare incarichi remunerati (si sta parlando di 168.153,96 euro) con casse pubbliche a chi si è speso per loro in campagna elettorale.

Tutto, in barba ad ogni principio di efficienza, efficacia, imparzialità buon andamento. Una riforma del codice penale costruita esattamente allo scopo di creare una barriera impenetrabile contro le responsabilità di chi gratifica le corti e coorti dell’apparato elettorale con incarichi pagati dalla collettività.

Alcuni brani della sentenza della Cassazione fanno rabbrividire:

Secondo le sentenze di merito, la condotta in addebito al capo A riguarda la nomina da parte dell’allora Sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Bobbio del suo amico e mandatario elettorale Francesco De Vita ad un incarico sostanzialmente di facciata, quello di Coordinatore Tecnico della Cabina di Regia per il coordinamento e la promozione dell’azione di governo della suddetta città, entità organizzativa che in origine prevedeva la nomina di altri soggetti, ma che avrebbe visto come unico componente lo stesso De Vita. La nomina era stata preceduta, secondo l’impostazione accusatoria accolta dalle sentenze, da un iter connotato dalla violazione di diverse previsioni di carattere procedurale (sfruttamento di un percorso procedirnentale avviato ad altri fini, mancata valutazione comparativa di altre figure professionali, omessa verifica di risorse interne all’ente comunale), al solo fine di consentire a De Vita di giustificare la percezione del compenso a fronte di un’attività materiale concretizzatasi nella presenza sporadica nelle sedi comunali e nella registrazione, mediante un taccuino, delle discussioni prodromiche all’adozione di alcune decisioni da parte dell’amministrazione comunale”; “non si può non rilevare che, a prescindere dalle plurime contestazioni difensive (secondo motivo di ricorso Bobbio e terzo motivo di ricorso De Vita) in ordine alla precisa enunciazione dei parametri normativi di riferimento ai fini della configurazione del delitto di abuso di ufficio, resta l’ineludibile dato di fatto che per procedere alla nomina del Coordinatore della cabina di regia il Sindaco esercitò la propria discrezionalità, per quanto all’esito di un percorso procedurale artatamente preordinato, al fine di addivenire alla nomina del collaboratore esterno”; “il riferimento all’art. 97 Cost. quale parametro normativo di legalità della condotta del pubblico ufficiale non appare più significativo alla luce della novella del 2020. Questa ha, infatti, determinato un restringimento dell’ambito di operatività dell’art. 323 cod. pen., comportando una parziale abolitio criminis in relazione ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, in quanto realizzati mediante violazione di norme regolamentari (come nella specie secondo la contestazione) o di norme di legge generali ed astratte, da cui non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità nell’azione del pubblico ufficiale”; “È corretto, infatti, sostenere che in tema di abuso di ufficio, la novella di cui al d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con mod. dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, lì dove ha ristretto l’ambito applicativo del reato, richiedendo l’inosservanza di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, non riguarda l’abuso che si realizza mediante la violazione dell’obbligo di astensione (Sez. 6, n. 7007 del 08/01/2021, Micheli, Rv. 28115), ma i presupposti di fatto o normativi che fondano l’obbligo sono quelli sopra indicati e non operano come limiti intrinseci al dispiegarsi dell’azione amministrativa”.

Insomma, come dire “ci arrendiamo”. Grazie alla riforma dell’abuso d’ufficio, così invocata e così richiesta con urgenza, finalmente si persegue il fine di interesse pubblico di permettere ai sindaci (e alla politica in generale) di incaricare gli amici per compensarli dell’impegno profuso in campagna elettorale, piazzandoli in ruoli inventati e totalmente inutili, senza doversi preoccupare di commettere alcun reato. Un sistema per rendere più moderna ed efficiente la PA e per tornare a configurare come attrattivo il ruolo di sindaco.

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