TRGA. La valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla medesima. Fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, di norma devono, dunque, ritenersi inammissibili le censure che riguardano il merito di valutazione per loro natura opinabile, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a.
Peraltro, anche in presenza di criteri/sub-criteri di natura tabellari residua comunque, in capo alla commissione giudicatrice, un margine di discrezionalità tecnica allorché si tratti di verificare se l’elemento oggetto di valutazione dell’offerta risponda o meno a requisiti richiesti dalla lex specialis: una cosa, infatti, è l’applicazione dei criteri di natura tabellare in caso di avvenuta verificazione della sussistenza dei requisiti a tal fine richiesti dal sub-criterio, tutt’altra cosa è, invece, l’accertamento da parte della Commissione se l’offerta possieda o meno detti requisiti. Solamente con riguardo alla prima decisione l’assegnazione del punteggio da parte della Commissione giudicatrice è automatica e non graduabile, mentre con riguardo alla seconda decisione la Commissione è indubbiamente dotata di discrezionalità tecnica.
Discrezionalità tecnica sul criterio tabellare
20/01/2022