Parere di precontenzioso: Limiti alla discrezionalità amministrativa nella scelta del CCNL

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19/01/2022

La Stazione appaltante non può imporre all’operatore economico aggiudicatario l’applicazione del CCNL Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie né per i lavoratori impiegati nel precedente appalto riassorbiti in ragione della clausola sociale, né per il personale impiegato ex novo qualora tale soggetto non rientri nel campo di applicazione di detto CCNL. Infatti, “consolidato, orientamento giurisprudenziale che l’imposizione di un determinato CCNL non può essere giustificata neppure dall’inserimento negli atti di gara di una clausola sociale, avendo la giurisprudenza da tempo chiarito che la clausola sociale non può essere intesa nel senso di imporre all’aggiudicatario subentrante di applicare un determinato CCNL, per essere, invece, rimessa alla sua libera determinazione la scelta del CCNL, che, pertanto, potrà anche essere diverso da quello applicato dal precedente contraente, sempreché siano salvaguardati i livelli retributivi dei lavoratori in modo adeguato e congruo (v., ex multis, Consiglio di Stato, V, 12.9.2019 n.6148)”.

Consulta qui il Parere di precontenzioso n.838 del 21/12/2021

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