Principio di equivalenza e valutazione implicita

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14/02/2022

CDS. Poiché la stessa lex specialis fa salva l’applicazione del principio di equivalenza, normativamente previsto, il thema decidendum si sposta sulla verifica della sussistenza dei relativi presupposti, in funzione legittimante l’ammissione alla gara di un’offerta che non contempla uno dei requisiti tecnici previsti a pena di esclusione dalla gara: verifica che suppone l’avvenuto compimento da parte della stazione appaltante della suddetta valutazione di equivalenza (la quale, peraltro, può essere svolta anche in forma implicita, come affermato dalla pregressa giurisprudenza, laddove ha chiarito che “l’art. 68, comma 7, del Codice dei contratti pubblici non onera i concorrenti di un’apposita formale dichiarazione circa l’equivalenza funzionale del prodotto offerto, potendo la relativa prova essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato. La Commissione di gara può anzi effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, qualora dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis”: Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1863 del 4 marzo 2021) e che si sostanzia, sul piano processuale, nell’accertamento della rispondenza della suddetta valutazione a canoni di logicità ed attendibilità tecnico- scientifica, costituendo essa espressione – più ancora del mero riscontro della sussistenza delle caratteristiche tecniche minime, vincolato alle previsioni testuali della lex specialis – della discrezionalità tecnica della stazione appaltante, in quanto intesa a far emergere l’attitudine del prodotto offerto, pur non esattamente rispondente al requisito tecnico previsto, a soddisfare l’esigenza funzionale in vista della quale esso è stato formulato.

Qui CDS n. 847/2022

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