La natura giuridica dell’incentivo come fondo che si autoalimenta A cura di Marco CATALANO, giudice contabile

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14/02/2022

Come è noto l’incentivo per la progettazione interna dei dipendenti degli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni ha subito numerose metamorfosi. È stato disciplinato per la prima volta dall’art. 18 della legge nr. 109 del 1994, per trovare la sua attuale collocazione dell’art. 113 del d.lgs. nr. 50 del 2016. Tra le varie vicissitudini che hanno caratterizzato l’istituto (diminuzione del 75% ad opera della spending review, divisione tra fondo per l’innovazione e somma da distribuire ai suoi dipendenti, componente complessiva del salario accessorio delle amministrazioni), una caratteristica allo stato attuale è quasi per scontata: esso non rientra nel tetto del salario accessorio del pubblico impiego, in quanto fondo che si autoalimenta e non ricade sulle entrate proprie dell’ente. Una prima affermazione in tal senso si ebbe con la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti nr. 16 del 2009, secondo cui Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni di cui all’art 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) nelle “spese di personale” non debbono essere computati:

· i cc.dd. “incentivi per la progettazione interna”, di cui all’art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (cd. “Codice dei contratti”);

· i diritti di rogito, spettanti ai segretari comunali;

· gli incentivi per il recupero dell’ICI

Tale interpretazione è stata portata avanti dalla Corte dei conti anche dopo l’entrata in vigore del d.l. nr 78 del 2010, il cui art. 9 stabilì che il salario accessorio del pubblico impiego non potesse superare, dall’1.1.2011, il limite del 31.12.2010. Secondo il giudice della nomofilachia dei controlli, infatti, incentivo per la progettazione e, per esempio, compensi degli avvocati delle pubbliche amministrazioni, si autoalimentano, e quindi non gravano in via diretta nei bilanci dell’ente. Solo l’entrata in vigore del d.lgs. nr. 50 del 2016 ha indotto i giudici contabili a ritenere diversamente, sebbene l’entrata in vigore del comma 5 bis dell’art. 113 del codice dei contratti (inserito da dall'art. 1, comma 526, legge n. 205 del 2017) ha consentito il ritorno alla originaria concezione do fondo estraneo al plafond del salario accessorio. Infatti con deliberazione nr. 6 del 2018 la Sezione delle Autonomie ha affermato che: “Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”. Un ulteriore tassello all’intricato mosaico dell’incentivo è dato dalla entrata in vigore dell’art. 33, comma 2, dl 34 del 2019 che ha definito le modalità con cui procedere ad assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Secondo l’ordito normativo A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con l’entrata in vigore di questa norma la materia delle assunzioni all’interno delle pubbliche amministrazioni pare giunta ad un punto di svolta. Invero da sempre la procedura assunzionale all’interno delle PPAA è stata modellata su quello che si potrebbe definire “costo storico”, nel senso che ogni amministrazione procedeva alle assunzioni sulla base di un fabbisogno “storico” senza tener presente le effettive necessità o i servizi da fornire. In sostanza la novità normativa consente, dalla data di entrata in vigore di un atto di normazione secondaria (che è già stato emanato), agli EELL una spesa per assunzioni in completa autonomia, sebbene si debba rispettare un carattere di sostenibilità. Fatta questa breve premessa, ci si chiede se nel limite del tetto stipendiale (la spesa complessiva di tutto il personale dipendente preso come riferimento ai fini di possibilità assunzionali) debbano essere ricompresi gli incentivi ai tecnici delle amministrazioni. Al quesito di recente è stata data risposta negativa da parte della Corte dei conti, Sezione Sardegna, parere nr. 1 del 2022. Sulla scia dell’ormai consolidato orientamento circa la neutralità dell’incentivo rispetto alla massa di impegni per il personale, i giudici sardi hanno ribadito la sua estraneità rispetto alle altre dinamiche salariali. Tale interpretazione non può che essere accolta con favore attesa la natura neutra del fondo stesso, affermata, come detto, fin dal 2009 dalla Corte dei conti.

Qui la tabella incentivi tecnici

Qui la Corte dei Conti Liguria n.1/2022

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