Decreto Ristori-Ter: novità per le clausole di revisione e le compensazioni nei lavori pubblici

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14/02/2022

Il DL 4/2022 (Decreto Ristori-ter) rubricato “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” prevede l'obbligo fino al 31 dicembre 2023 di inserire negli atti di gara della clausola di revisione dei prezzi e una dinamica semplificata per ottenere la compensazione sulle variazioni di prezzo dei materiali da costruzione. L’art.29 modifica, quindi, l'impostazione dell'attuale codice dei contratti che ha previsto come mera facoltà la clausola di revisione (a differenza del pregresso codice dei contratti che sanciva l'obbligo della previsione). Di particolare rilievo inoltre la previsione che le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. La norma, quindi, semplifica la previsione contenuta nell'articolo 106, comma 1, lett. a) consentendo l'attivazione del meccanismo di compensazione anche per variazioni di prezzo più basse rispetto al 10% indicato dalla norma, attingendo alla voce “imprevisti” dei quadri economici dei lavori. Il comma 2 dell'articolo 29 rinvia all'Istituto nazionale di statistica sentito il MIMS per la definizione della “metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione” ai fini della compensazione; entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT, il MIMS procederà alla determinazione con proprio decreto delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre. In caso di contratti finanziati anche solo in parte con il PNRR e PNC per cui non siano sufficienti i fondi per la compensazione si prevede che per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore di questo decreto e fino al 31 dicembre 2026 sarà possibile ricorrere all'utilizzo del fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (art. 7, comma 1, d.l. 76/2020 convertito con legge 120/2020).

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