Responsabilità del RUP per i ritardi: gli appalti soprasoglia vanno chiusi entro 6 mesi dall’invio in GUCE

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01/03/2022

Con Parere n.1070/2021 il MIMS ha precisato che al fine del calcolo del termine di completamento della procedura previsto dall’art.2, comma 1 del DL n.76/2020 per tutti gli appalti sopra soglia, il termine di avvio del conteggio è quello dell’invio del bando alla GUCE, mentre il termine finale coincide con l'aggiudicazione non efficace di cui all'art. 32, comma 5 del d.lgs. 50/2016. Un chiarimento importante per i Rup proprio alla luce dei tempi contingentati per portare a termine le gare d'appalto. Come indicato dalla norma per gli appalti di valore superiore alle soglie europee (5,38 milioni per i lavori, 215mila euro per forniture e servizi) la finestra concessa per chiudere le procedure è di sei mesi, per gli appalti sottosoglia i termini contingentati del Dl Semplificazioni sono stabiliti in due mesi per gli affidamenti diretti e quattro mesi per le procedure negoziate senza bando. La tagliola dei tempi si applica a tutte le procedure di aggiudicazione la cui «determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023».

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