Con sentenza n.3 del 10/01/2022 il TAR Toscana, Sez. I, ha ritenuto di dover accogliere un ricorso presentato da un operatore economico contro l’aggiudicazione all’operatore uscente di un nuovo contratto di fornitura avente caratteristiche omogenee rispetto al contratto scaduto. In particolare, la ricorrente aveva lamenta che un semplice “Avviso di manifestazione di interesse” non è da ritenersi idoneo a garantire la sufficiente apertura al mercato prescritta dalle Linee Guida ANAC n.4 in quanto la pubblicazione dello stesso è stata limitata all’albo pretorio dell’Ente e non (anche) sulla Gazzetta Ufficiale. Il Collegio ha infatti ritenuto che "per i contratti sottosoglia l'art. 36 comma 2 del codice dei contratti pubblici prevede la possibilità di intraprendere procedure alternative di gara facendo salvo il ricorso a quelle ordinarie obbligatorie per i contratti sopra soglia su opzione della p.a.", applicando “tutte le regole che le disciplinano ivi comprese quelle relative agli oneri di pubblicazione”, compresa quindi “la pubblicazione in gazzetta ufficiale senza prevedere alcuna eccezione o deroga per i contratti inferiori alla soglia comunitari". Evidenzia ancora il TAR che “il ricorso alla procedura aperta è suscettibile di neutralizzare l'operatività del principio di rotazione proprio in quanto modalità che consente per sua natura un confronto concorrenziale ad ampio spettro che può realizzarsi solo qualora l'avviso di gara sia adeguatamente pubblicizzato. Diversamente la partecipazione gara viene di fatto ristretta solo ad un numero limitato di imprese finendo con l'essere la sua solo apparente apertura un possibile mezzo per eludere il principio rotatorio".