Fermo restando il principio di immodificabilità dell’offerta, l’errore materiale nella compilazione dell’offerta economica può essere rettificato dalla stazione appaltante soltanto nell’ipotesi in cui lo stesso risulti riconoscibile e rilevabile ictu oculi, senza necessità di particolari approfondimenti o chiarimenti da parte dell’operatore economico. Deve inoltre risultare palese l’effettiva volontà negoziale che lo stesso concorrente abbia inteso manifestare, senza particolari attività di verifica o di interpretazione circa il contenuto dell’offerta formulata. Nel caso in cui l’offerta economica presentata da un operatore, secondo il modulo predisposto dalla stazione appaltante e sottoscritta dal legale rappresentante della Società, reca in modo inequivocabile la percentuale di ribasso offerta, è legittimo l’operato della stazione appaltante che ha proceduto d’ufficio alla correzione del mero errore di trascrizione della percentuale di ribasso nel campo della schermata del portale della busta economica.