Contratti e Appalti: la “turbo-normazione” non va in vacanza

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06/09/2022

La proliferazione di norme è probabilmente il maggiore freno all’efficienza del sistema-Paese. Troppo spesso i Funzionari dei Comuni si trovano a fare i conti con novità normative che cambiano le procedure e ciò accade anche a cavallo dell’estate.

È delle ultime settimane, infatti, la conversione con Legge 4 agosto 2022 n. 122 del D.L. "Semplificazioni Fiscali" di cui al Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73 che ha disposto l’abrogazione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori contenenti gli atti pubblici in forma amministrativa di coloro che rogano atti pubblici in forma pubblica amministrativa (art.1) come pure dell’obbligo di comunicare all'anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati (art.17). Novità anche per la costituzione della garanzia provvisoria in alternativa alla fideiussione bancaria introducendo l’obbligo del bonifico o altri strumenti e canali di pagamento elettronici (art. 29 del DL 73/2022).

La Legge 15 luglio 2022, n. 91 di conversione del Decreto Aiuti (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50), all’articolo 26-bis ha introdotto importanti novità relative all'affidamento di servizi sostitutivi di mensa, prevedendo per le procedure avviate dopo il 16 luglio 2022, l’applicazione del regime transitorio a tutto il 31 dicembre, mediante applicazione dell'articolo 144, comma 6 del Codice dei contratti pubblici. Altre novità sono state introdotte 

dalla Legge 29 giugno 2022 n.79 di conversione del D.L. 36/2022 (c.d. D.L. "PNRR bis") con il riconoscimento delle variazioni dei prezzi dei materiali tra le “circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore” tali da giustificare le varianti in corso d'opera ammissibili ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del D.Lgs. 50/2016. Tale disposizione è tuttavia applicabile, secondo il dettato letterale della norma, ai soli lavori pubblici, con esclusione quindi degli appalti di servizi e forniture, confermando, in attesa della disciplina generale che sarà introdotta dal nuovo Codice, l'asimmetria normativa tra lavori, da un lato, e servizi e forniture dall'altro. Il successivo comma 2-quater dell'art. 7 del DL PNRR-2, prevede poi che nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario può proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità̀ dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali. Il comma è da leggere in combinato disposto con il precedente comma 2-ter per espressa previsione normativa. La variante quindi: a) può essere richiesta sia dalla stazione appaltate che dall'aggiudicatario; b) non deve determinare nuovi oneri per la finanza pubblica; c) deve assicurare risparmi da utilizzare unicamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali da costruzione; d) non deve alterare la natura generale del contratto e deve essere comunque assicurata la piena funzionalità̀ dell'opera.

Altre misure funzionali ad agevolare l'efficiente e tempestiva attuazione del PNRR sono contenute all'art. 10 del DL 36/2022 in materia di conferimento di incarichi per il PNRR: fino al 31 dicembre 2026 le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza, possono procedere alla contrattualizzazione degli stessi a valere sui fondi PNRR. Tale facoltà è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali). Pertanto ai lavoratori collocati in quiescenza possono essere conferiti gli incarichi di cui all'articolo 31, comma 8, del Codice (incarichi di supporto al RUP), nonché, in presenza di particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, l'incarico di responsabile unico del procedimento. Gli incarichi oggetto della deroga, inoltre, non rientrando nelle ipotesi di cui ai commi 4, 5 e 15 dell'art. 1 del D.L. 80/2021, n. 80, conv. con modif. dalla L. 113/2021 e ss.mm.ii., sono conferiti senza procedura di selezione e non possono consistere in incarichi dirigenziali. All'art. 18-bis (Misure per favorire l'attuazione del PNRR) si prevede inoltre che le amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico privato di importo superiore a 10 milioni di euro sono tenute a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri e al MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine della preliminare valutazione della corretta impostazione di tali progetti, in particolare rispetto all'allocazione dei rischi e alla contabilizzazione. Il parere, emesso entro i successivi 45 giorni, non è vincolante. La richiesta del parere è preliminare alla dichiarazione di fattibilità della relativa proposta di partenariato pubblico privato da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

Inoltre, al comma 12-bis del ridetto art. 18 del DL 36/2022, viene prevista la possibilità̀ di imputare gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale sostenuti dalle centrali di committenza in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente ovvero risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR.

Novità sono state introdotte anche per il rafforzamento della "Certificazione di parità di genere" (art. 34 del DL 36/2022), consentendo la riduzione della garanzia provvisoria prevista all’art93 del Codice oltre ai criteri premiali di cui all'art. 95, comma 13, del Codice. Infine, da segnalare all'art. 35 del Decreto PNRR-2 i nuovi limiti ai compensi per i componenti del collegio consultivo tecnico, mediante modifica al comma 7bis dell'art. 6 del DL 76/2020, con la differenziazione dei coefficienti percentuali per il CCT con tre membri o con cinque membri.

Da ultimo l’art. 35 del Decreto PNRR-2 prevede nuovi limiti ai compensi per i componenti del collegio consultivo tecnico, mediante modifica al comma 7bis dell’art. 6 del DL 76/2020, con la differenziazione dei coefficienti percentuali per il CCT con tre membri o con cinque membri.

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