DAL 1° LUGLIO DECADONO FINALMENTE LE DISPUTE CON ANAC

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28/04/2023

Il 17 Aprile scorso, le gare espletate da Comuni aderenti alla più grande Centrale italiana, di proprietà comunale, hanno raggiunto e superato quota 7000, per un controvalore di oltre 6 miliardi di euro. Un primato di assoluto rilievo nazionale, malgrado le tante dispute ingaggiate con ANAC nel corso dei primi 10 anni di ininterrotta attività di ASMEL Consortile.
Dispute destinate a venir meno con l’entrata in vigore, il primo luglio p.v., del nuovo Codice.
Niente più discussioni sulla nostra operatività territoriale perché il ricorso alla Centrale potrà avvenire indipendentemente dall’ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata (art. 62, comma 6).
Viene meno anche l’obbligo di essere Soci della Centrale in quanto nel ricorso ad una Centrale le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione (art. 62, comma 15).
Decade, di conseguenza, anche l’obbligo del controllo analogo (in house).
Nessuna disputa, altresì, sulla controversa imputazione dei costi di committenza. ASMEL Consortile l’ha applicata in ragione della delibera AVCP 140/2012, prima, e della Sentenza del Consiglio di Stato 3042/2014, poi. Successivamente, il Consiglio di Stato ha cambiato orientamento e i Comuni ASMEL si sono puntualmente adeguati.
Inoltre, le dispute non hanno mai toccato temi attinenti i principi dell’anticorruzione. Non a caso, ASMEL Consortile è stata la prima Centrale italiana a conseguire la Certificazione europea ISO 37001, che attesta l’integrale rispetto della normativa anticorruzione.
Le dispute sono, invece, scaturite da opposte interpretazioni della normativa vigente, tanto che in via informale la stessa ANAC ha riconosciuto la capacità, la professionalità e l’efficienza espressa dalla nostra Centrale, individuata peraltro, come best practice di rilievo europeo.
In ogni caso, con il nuovo Codice, per le Centrali comunali non sarà sufficiente il requisito aggregativo, ma occorrerà il possesso di idonea qualificazione. Su questo fronte, va dimostrata anzitutto la presenza di una struttura stabile, di un organico competente e di un numero sufficiente di gare già bandite. Tutti requisiti che nessuno ha mai messo in dubbio.

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