Troppe volte ci si imbatte nel pregiudizio atavico verso i Comuni da parte di apparati centrali o regionali. Ma qualcosa è cambiato o almeno sta cambiando. Lo evidenziano la pioggia di sentenze del TAR Lazio che a luglio scorso aveva costretto il MEF a confermare le preassegnazioni del FOI ai Comuni che avevano bandito le gare Pnrr con Asmel Consortile, la centrale di committenza dei Comuni, oggi qualificata al massimo livello per lavori, servizi, forniture e PPP.
Un altro segnale di discontinuità che accresce la fiducia istituzionale degli enti locali arriva ora dalla sentenza del Tribunale civile di Milano del 3 novembre, che ha condannato la Regione Lombardia a risarcire il Comune di Pieve Emanuele per il valore dell’intero finanziamento a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale e poi revocato perché lo stesso si era avvalso dei servizi di Asmel Consortile, all’epoca oggetto di una querelle giudiziaria con ANAC.
Il finanziamento di € 233.811,89, a fondo perduto, era servito a realizzare sul territorio comunale parte dell’infrastruttura viaria volta a consentire il sicuro e agevole transito dei velocipedi sino alla stazione posta sulla tratta Milano-Tortona.
Il Giudice ha ritenuto del tutto infondate le motivazioni addotte nell’atto di revoca del finanziamento (n. 13470/2020) sulla base di asserite irregolarità attuative nella procedura di selezione del contraente per l’affidamento dell’opera, ossia: (i) ricorso a una “centrale di committenza” priva dei requisiti (società consortile Asmel); (ii) mancato ricorso a procedura di evidenza pubblica per l’attività ausiliaria svolta dalla società consortile Asmel; (iii) violazione del divieto di porre a carico dell’aggiudicatario il costo connesso alla gestione della piattaforma di Asmel Consortile.
Come rileva il Tribunale di Milano, nonostante l’opera pubblica sia stata compiuta a regola d’arte, tempestivamente, e messa a disposizione della collettività con raggiungimento dell’obiettivo che indusse la Commissione europea ad approvare il progetto (decisione di esecuzione della Commissione del 12 febbraio 2015), a seguito della prima richiesta di erogazione di parte del contributo, già in precedenza accordato, non trova alcun fondamento la condotta della Regione e pertanto il «provvedimento di decadenza non può che essere ritenuto contrario a diritto e dunque disapplicato».
Si ribadisce ancora una volta, e questa volta lo fa un Giudice ordinario, che l’attività di Asmel Consortile a favore dei Comuni ha consentito di raggiungere i risultati attesi dall’Unione europea e soprattutto non ha comportato, neanche per il passato, alcuna violazione di legge.
La “paura della firma” da parte di “zelanti” funzionari regionali e il “clima di sfiducia”, alimentato da ANCI, intorno all’attività della più importante centrale di committenza di proprietà dei Comuni non possono costituire un ostacolo per una modalità operativa che in poco più di 10 anni ha saputo dare risposte concrete agli Enti, consentendo di realizzare 7.500 procedure di gara per un valore complessivo di 6,7 miliardi di euro.
Alla Regione Lombardia, tra ristoro del finanziamento e soccombenza per le spese legali, la vicenda è costata questa volta quasi 250.000 euro…