Questa volta l'Autorità ha utilizzato l’art. 63, comma 11 per bloccare l'attività di quella che negli anni si è affermata come la prima centrale di committenza dei Comuni italiani, operando con 2000 Comuni associati o convenzionati. Dopo averci rilasciato la qualificazione al massimo livello, il 27 giugno us, ANAC sostiene di aver riscontrato "false dichiarazioni" rilasciate per conseguirla. Invece, Asmel Consortile si è limitata a rilasciare le autodichiarazioni prescritte per attestare il possesso dei requisiti soggettivi necessari. ANAC non ha contestato nessuna di esse. Se avesse riscontrato false autodichiarazioni avrebbe dovuto inviare gli atti alla Procura della Repubblica. Invece, ha coniato il classico arzigogolo, sostenendo di essersi accorta solo oggi che le gare, svolte negli ultimi 5 anni da ASMEL Consortile e presenti nella propria Banca dati sarebbero state inserite illegittimamente. Mentre essa non avrebbe potuto inibire detti inserimenti illegittimi a causa di frammentarie e disorganiche riforme legislative, come non fosse sempre stata coinvolta in prima persona nelle riforme degli appalti. Le è bastato dunque proclamare che i presunti inserimenti illegittimi sono frutto di dichiarazioni dei richiedenti, per far scattare l’art. 63, comma 11, che la legittima a sanzionare e sospendere i Soggetti colpevoli di "false dichiarazioni". I dati caricati in piattaforma sono naturalmente tutti reali e già vidimati dalla stessa Autorità in fase di generazione dei CIG. Sarà naturalmente il TAR a decidere in merito, nel mentre le procedure continuano senza disperdere il patrimonio di efficienza e di competenze maturato in oltre 10 anni di attività. ASMEL continuerà, nelle more del Giudizio a operare a supporto dei propri associati o convenzionati, utilizzando la qualificazione di Enti appartenenti alla propria platea associativa.